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Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)
del 26 agosto 1998 (Stato 1° maggio 2017)
Art. 23Collaborazione con gli interessati
1 Nell’esecuzione della presente ordinanza le autorità collaborano con i diretti interessati. Esaminano in particolare se per l’esecuzione dell’ordinanza si addicono provvedimenti volontari previsti da accordi settoriali dell’economia.
2 Le autorità mirano a trovare un accordo con i diretti interessati sulle valutazioni e i provvedimenti necessari, rispettando le esigenze della presente ordinanza. A tale scopo consultano il più presto possibile i diretti interessati.
3 Possono rinunciare a emettere decisioni quando l’attuazione dei necessari provvedimenti d’indagine, di sorveglianza e di risanamento è garantita in altra maniera.