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Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)
del 26 agosto 1998 (Stato 1° maggio 2017)
Art. 24Deroga a prescrizioni procedurali
È possibile derogare alle procedure regolate dalla presente ordinanza se:
a.
per la protezione dell’ambiente sono necessari provvedimenti immediati;
b.
la necessità della sorveglianza e del risanamento oppure i provvedimenti necessari possono essere valutati sulla base di indicazioni già disponibili;
c.
un sito inquinato viene modificato attraverso la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto;