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Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)
del 26 agosto 1998 (Stato 1° maggio 2017)
Art. 25Direttive
Nell’elaborazione di direttive per l’applicazione della presente ordinanza, l’Ufficio federale collabora con i Cantoni e con le organizzazioni dell’economia interessate.