Ordinanza
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Art. 25a Geoinformazione 28
L’Ufficio federale stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 200829 sulla geoinformazione. 28 Introdotto dal n. 11 dell’all. 2 all’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 20082809). 29 RS 510.620 |