Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)
del 26 agosto 1998 (Stato 1° maggio 2017)
Art. 3Costruzione e trasformazione di edifici e impianti
I siti inquinati possono essere modificati attraverso la costruzione o la trasformazione di edifici e di impianti soltanto se:
a.
non devono essere risanati e, in seguito al progetto, non si rende necessario un risanamento; oppure
b.
il loro futuro risanamento non diventa sostanzialmente più difficile in seguito al progetto o, nella misura in cui sono modificati dal progetto, vengono contemporaneamente risanati.