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Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)
del 26 agosto 1998 (Stato 1° maggio 2017)
Art. 4Esigenze generali per i provvedimenti
I provvedimenti d’indagine, di sorveglianza e di risanamento ai sensi della presente ordinanza devono corrispondere allo stato della tecnica e devono essere documentati da chi è tenuto ad adottarli.