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Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)
del 26 agosto 1998 (Stato 1° maggio 2017)
Art. 7Indagine preliminare
1 Sulla base dell’ordine di priorità, l’autorità, per un sito che dev’essere sottoposto a indagine, esige che entro un termine adeguato venga eseguita un’indagine preliminare che di regola è costituita di un’indagine storica e un’indagine tecnica. In tal modo è possibile ottenere le indicazioni necessarie per la valutazione della necessità della sorveglianza e del risanamento (art. 8) e valutare tali indicazioni in considerazione della minaccia per l’ambiente (stima della minaccia).
2 Con l’indagine storica si identificano le possibili cause dell’inquinamento del sito, segnatamente:
a.
gli eventi e l’evoluzione temporale e spaziale delle attività nel sito;
b.
i processi in seguito ai quali nel sito sono state utilizzate sostanze pericolose per l’ambiente.
3 Sulla base dell’indagine storica viene approntato un capitolato d’oneri concernente l’oggetto, la portata e i metodi dell’indagine tecnica. Esso deve essere sottoposto per parere all’autorità.
4 Con l’indagine tecnica si accertano il tipo e la quantità di sostanze presenti nel sito, le possibilità di emissione e l’importanza dei settori ambientali toccati.