1 Ai fini della protezione delle acque sotterranee, un sito inquinato deve essere sorvegliato, fatto salvo il capoverso 1bis, se:
- a.
- nell’eluito del materiale del sito si supera uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 1;
- b.
- per le acque sotterranee nel settore di protezione delle acque Au: nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore al 10 per cento di uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 1; oppure
- c.
- per le acque sotterranee al di fuori del settore di protezione delle acque Au: nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore al 40 per cento di uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 1.4
1bis Un sito non deve più essere sorvegliato se in base ai risultati di una sorveglianza pluriennale si constata che, a seguito dell’andamento delle concentrazioni delle sostanze inquinanti e delle caratteristiche del sito, tale sito non necessiterà molto probabilmente di risanamento conformemente al capoverso 2.5
2 Ai fini della protezione delle acque sotterranee, un sito inquinato deve essere risanato se:
- a.6
- nelle captazioni di acqua sotterranea d’interesse pubblico vengono accertate sostanze provenienti dal sito suscettibili di inquinare le acque, in concentrazioni che superano il limite di accertamento;
- b.7
- per le acque sotterranee nel settore di protezione delle acque Au8: nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore alla metà di uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 1;
- c.9
- per le acque sotterranee al di fuori del settore di protezione delle acque Au: nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore al doppio di uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 1; oppure
- d.
- deve essere sorvegliato giusta il capoverso 1 lettera a e, per l’insufficiente ritenzione o degradazione delle sostanze provenienti dal sito, sussiste un pericolo concreto di inquinamento delle acque sotterranee.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mag. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 20122905).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mag. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 20122905).
6 Nuovo testo giusta il n I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20172589).
7 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. 5 all’O del 28 ott. 1998 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 19982863).
8 Ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. a dell’O del 28 ott. 1998 sulla protezione delle acque (RS 814.201).
9 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. 5 all’O del 28 ott. 1998 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 19982863).