Art. 12 Protezione contro il deterioramento del suolo 13
1 Un suolo, che è un sito inquinato o costituisce parte di esso, deve essere risanato se una delle sostanze in esso contenute supera il valore di concentrazione di cui all’allegato 3. Ciò vale anche per i suoli per i quali è stata decisa una limitazione dell’utilizzazione. 2 I suoli che, secondo il capoverso 1, non devono essere risanati nonostante siano siti inquinati o costituiscano parte di essi, e gli effetti dei siti inquinati sui suoli sono valutati conformemente all’ordinanza del 1° luglio 199814 contro il deterioramento del suolo. 13 Nuovo testo giusta l’all n. II 2. dell’O del 26 set. 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20084771). |