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Art. 13 Procedura dell’autorità
1 Se un sito inquinato deve essere sorvegliato, l’autorità esige che si rediga un piano di sorveglianza e si adottino i provvedimenti che permettono di accertare un pericolo concreto di effetti nocivi o molesti prima che tale pericolo si verifichi. I provvedimenti di sorveglianza devono essere applicati fino a che non sussiste più la necessità della sorveglianza giusta gli articoli 9–12.15 2 Se un sito inquinato deve essere risanato (sito contaminato), l’autorità esige che:
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mag. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 20122905). |