Art. 15 Obiettivi e urgenza del risanamento
1 L’obiettivo del risanamento è l’eliminazione degli effetti, o del pericolo concreto che tali effetti si producano, che hanno portato alla necessità del risanamento giusta gli articoli 9–12. 2 Nel caso di un risanamento ai fini della protezione delle acque sotterranee si deroga all’obiettivo se:
3 Nel caso di un risanamento ai fini della protezione delle acque superficiali si può derogare all’obiettivo se:
4 I risanamenti sono particolarmente urgenti se un’attuale utilizzazione è pregiudicata oppure direttamente minacciata. 5 Sulla base dell’indagine dettagliata l’autorità valuta gli obiettivi e l’urgenza del risanamento. 16 Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 5 dell’O del 28 ott. 1998 sulla protezioen delle acque, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 19982863). |