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Art. 18 Determinazione dei provvedimenti necessari
1 L’autorità valuta il progetto di risanamento. Considera segnatamente:
2 Sulla base della valutazione, l’autorità stabilisce in una decisione segnatamente:
3L’autorità può, eccezionalmente e previo accordo dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), autorizzare il ricollocamento di materiale di scavo inquinato che non soddisfa i requisiti per il riciclaggio di materiale di scavo di cui all’articolo 19 dell’ordinanza del 4 dicembre 201520 sui rifiuti nel sito da cui proviene il materiale se:
21 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024253). |