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Art. 19 Controllo dei risultati 22
Chi è tenuto al risanamento deve notificare all’autorità i provvedimenti di risanamento attuati e fornire la prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti. L’autorità si pronuncia in merito. 22 Nuovo testo giusta l’all n. II 2. dell’O del 26 set. 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20084771). |