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Art. 21 Esecuzione 23
1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione. Alla fine di ogni anno civile comunicano all’UFAM le informazioni di cui all’articolo 5 capoversi 3 e 5 e all’articolo 6, e le informazioni di cui all’articolo 17 relative ai siti risanati.24,25 1bis L’UFAM valuta le informazioni e informa regolarmente l’opinione pubblica sullo stato della gestione dei siti contaminati.26 2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’UFAM27 e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto. Allorché rinunciano a emettere decisioni concernenti provvedimenti di risanamento (art. 23 cpv. 3), le autorità federali consultano previamente i Cantoni interessati.28 3 Le autorità federali stabiliscono la procedura per quanto riguarda la suddivisione dei siti inquinati (art. 5 cpv. 4), la definizione dell’ordine di priorità (art. 5 cpv. 5) e lo stralcio di un’iscrizione nel catasto (art. 6 cpv. 2).29 4 Esse informano regolarmente i Cantoni interessati sul contenuto del catasto (art. 5 e 6). Questi includono nel loro catasto un rinvio ai siti inquinati corrispondenti. 23 Nuovo testo giusta il n. II 16 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). 24 Nuovo testo del per. giusta il n I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20172589). 25 Nuovo testo giusta l’all n. II 2. dell’O del 26 set. 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20084771). 26 Introdotto dall’all n. II 2. dell’O del 26 set. 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20084771). 27 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024253). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 28 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3379). 29 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 29 giu. 2011 concernente adeguamenti di ordinanze nel settore ambientale, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3379). BGE
131 II 431 () from 7. April 2005
Regeste: Art. 9 Abs. 2 lit. a und c der Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (VASA), Art. 11 Abs. 2 und Art. 32e Abs. 3 USG, Art. 15 f. AltlV; Abgeltung für Altlastensanierung. Keine grundsätzliche Verwirkung der Abgeltung, falls die sanierte Altlast mit einer rechtmässigen neuen Deponie überdeckt wird (E. 3). Sanierung mittels Sicherung (Art. 16 lit. b AltlV): Bedeutung des Vorsorgeprinzips (Art. 11 Abs. 2 USG) und des Gebots der Wirtschaftlichkeit der Sanierung (E. 4.1), hinreichende Abschliessung der Altlast (E. 4.3). Umweltschutzrechtliche Beurteilung der Verwendung von vergüteter Schlacke aus der Kehrichtverbrennung für die Oberflächenabdichtung einer Altlast (E. 4.4-4.8). Eine vorgängige Beurteilung der Sanierungsprojekte durch die Bundesbehörden ist nicht vorgesehen; der Abgeltungsanspruch ist gegeben, wenn die zuständige kantonale Behörde ein rechtlich vertretbares Sanierungsprojekt genehmigt hat (E. 4.9). |