Art. 21 Esecuzione 23
1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione. Alla fine di ogni anno civile comunicano all’UFAM le informazioni di cui all’articolo 5 capoversi 3 e 5 e all’articolo 6, e le informazioni di cui all’articolo 17 relative ai siti risanati.24,25 1bis L’UFAM valuta le informazioni e informa regolarmente l’opinione pubblica sullo stato della gestione dei siti contaminati.26 2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’UFAM27 e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto. Allorché rinunciano a emettere decisioni concernenti provvedimenti di risanamento (art. 23 cpv. 3), le autorità federali consultano previamente i Cantoni interessati.28 3 Le autorità federali stabiliscono la procedura per quanto riguarda la suddivisione dei siti inquinati (art. 5 cpv. 4), la definizione dell’ordine di priorità (art. 5 cpv. 5) e lo stralcio di un’iscrizione nel catasto (art. 6 cpv. 2).29 4 Esse informano regolarmente i Cantoni interessati sul contenuto del catasto (art. 5 e 6). Questi includono nel loro catasto un rinvio ai siti inquinati corrispondenti. 23 Nuovo testo giusta il n. II 16 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). 24 Nuovo testo del per. giusta il n I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20172589). 25 Nuovo testo giusta l’all n. II 2. dell’O del 26 set. 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20084771). 26 Introdotto dall’all n. II 2. dell’O del 26 set. 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20084771). 27 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024253). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 28 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3379). 29 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 29 giu. 2011 concernente adeguamenti di ordinanze nel settore ambientale, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3379). |