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Art. 5 Compilazione del catasto
1 L’autorità individua i siti inquinati valutando le indicazioni disponibili quali carte, elenchi e notifiche. Può richiedere informazioni ai titolari dei siti oppure a terzi. 2 L’autorità comunica ai titolari dei siti le indicazioni previste per l’iscrizione nel catasto e dà loro l’opportunità di pronunciarsi in merito e di procedere a indagini. Su richiesta dei titolari emette una decisione d’accertamento. 3 L’autorità iscrive nel catasto i siti per i quali, giusta i capoversi 1 e 2, è accertato che siano inquinati o che con grande probabilità è prevedibile che lo siano. Nella misura del possibile le iscrizioni contengono indicazioni riguardanti:
4 Sulla base delle indicazioni contenute nel catasto, segnatamente di quelle sul tipo e sulla quantità di rifiuti pervenuti nel sito, l’autorità suddivide i siti inquinati nelle categorie seguenti:
5 Per l’esecuzione delle indagini l’autorità stabilisce un ordine di priorità. Sulla base delle indicazioni contenute nel catasto, tiene conto del tipo e della quantità di rifiuti pervenuti nel sito, delle possibilità di emissione di sostanze nonché dell’importanza dei settori ambientali toccati. |