Ordinanza
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Art. 1c Supplemento per il latte trasformato in formaggio 5
1Il supplemento per il latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio è di 15 centesimi per ogni chilogrammo di latte meno l’importo del supplemento per il latte commerciale secondo l’articolo 2a.6 2 È versato ai produttori se il latte è trasformato in:
3 Non è versato alcun supplemento per il latte trasformato in quark o in gelatina di formaggio fresco. 4 Se in un’azienda di trasformazione il tenore in grasso dell’intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il coefficiente che figura nell’allegato. 5 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 902). |