Ordinanza
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Art. 1 Valorizzatori
1 Per valorizzatori s’intendono le persone fisiche o giuridiche nonché le società di persone che acquistano latte dai produttori e lo trasformano in latticini o lo rivendono. 2 Per valorizzatori s’intendono anche i venditori diretti e i valorizzatori che acquistano latte o componenti del latte da altri valorizzatori per produrre latticini. |
