Ordinanza
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Art. 2a Supplemento per il latte commerciale 13
1 Per il latte vaccino ai produttori è versato il supplemento per il latte commerciale di 5 centesimi il chilogrammo purché si tratti di latte commerciale che soddisfa le esigenze che il DFI stabilisce in virtù dell’ODerr14, dell’ordinanza del 23 novembre 200515 concernente la produzione primaria e dell’ordinanza del 20 ottobre 201016 sul controllo del latte nelle disposizioni d’esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale.17 2 L’UFAG può adeguare l’importo del supplemento tenendo conto dell’evoluzione della quantità e nel quadro dei fondi approvati. 13 Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955). 17 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705). |
