Ordinanza
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Art. 4a Domande presentate tardivamente 22
1 Non è versato alcun supplemento per domande presentate dopo il 15 dicembre dell’anno in corso. 2 ...23 22 Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3993). 23 Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 set. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955). |
