Ordinanza
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Art. 8 Registrazione e notifica dei dati relativi alla produzione
1 Il valorizzatore deve registrare giornalmente le quantità di latte vaccino, di pecora e di capra fornitegli dai produttori, facendo la distinzione tra quanto è fornito dall’azienda e quanto è fornito dall’azienda d’estivazione.27 2 Deve notificare al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile fornita da ogni produttore, separatamente per ogni azienda e azienda d’estivazione. La notifica deve essere conforme alle prescrizioni del servizio d’amministrazione.28 3 I dati relativi alla produzione forniti dalle aziende d’estivazione devono essere notificati al servizio d’amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre. 27 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705). 28 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705). |
