Ordinanza
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Art. 10 Fornitura delle prestazioni
1 Le traduzioni e le altre prestazioni linguistiche destinate all’Amministrazione federale sono fornite di norma dai servizi linguistici dell’Amministrazione federale. 2 Le unità che forniscono prestazioni linguistiche nei Dipartimenti effettuano di norma le traduzioni e le revisioni dei testi emanati dai rispettivi Dipartimenti. 3 Le unità che forniscono prestazioni linguistiche nella Cancelleria federale effettuano di norma:
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