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Ordinanza sui servizi linguistici dell’Amministrazione federale (Ordinanza sui servizi linguistici, OSLing)
del 14 novembre 2012 (Stato 1° ottobre 2014)
Art. 10Fornitura delle prestazioni
1 Le traduzioni e le altre prestazioni linguistiche destinate all’Amministrazione federale sono fornite di norma dai servizi linguistici dell’Amministrazione federale.
2 Le unità che forniscono prestazioni linguistiche nei Dipartimenti effettuano di norma le traduzioni e le revisioni dei testi emanati dai rispettivi Dipartimenti.
3 Le unità che forniscono prestazioni linguistiche nella Cancelleria federale effettuano di norma:
a.
le traduzioni e le revisioni dei testi che emanano dalla Cancelleria federale;
b.
le traduzioni e le revisioni dei testi che pertengono alla funzione del Presidente della Confederazione;
c.
il controllo linguistico finale dei testi pubblicati in virtù della legislazione sulle pubblicazioni ufficiali.