Ordinanza
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Art. 11 Mandati affidati a esterni
1 In caso di sovraccarico o d’urgenza e dopo aver esperito tutte le forme di collaborazione interna, singoli mandati di traduzione o per altre prestazioni linguistiche possono essere affidati a traduttori o altri specialisti esterni, con l’accordo dell’unità cui compete la prestazione linguistica richiesta o per il suo tramite. 2 L’unità interessata ha la responsabilità qualitativa finale per i mandati affidati a esterni secondo il capoverso 1. 3 La Cancelleria federale disciplina i dettagli mediante istruzioni. |
