Ordinanza
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Art. 12 Lingua italiana
1 L’unità responsabile per l’italiano presso la Cancelleria federale è unica responsabile della versione italiana dei testi pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nel Foglio federale e ne coordina la preparazione. 2 Può concordare deleghe con i responsabili delle unità centrali per l’italiano nei Dipartimenti per la traduzione di singoli testi. 3 Funge da servizio linguistico di lingua italiana per l’Assemblea federale. 4 Le unità per l’italiano nei Dipartimenti traducono di norma gli interventi parlamentari attribuiti per disbrigo al loro Dipartimento come pure le risposte e i pareri del Consiglio federale relativi a tali interventi. |
