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Ordinanza sui servizi linguistici dell’Amministrazione federale (Ordinanza sui servizi linguistici, OSLing)
del 14 novembre 2012 (Stato 1° ottobre 2014)
Art. 12Lingua italiana
1 L’unità responsabile per l’italiano presso la Cancelleria federale è unica responsabile della versione italiana dei testi pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nel Foglio federale e ne coordina la preparazione.
2 Può concordare deleghe con i responsabili delle unità centrali per l’italiano nei Dipartimenti per la traduzione di singoli testi.
3 Funge da servizio linguistico di lingua italiana per l’Assemblea federale.
4 Le unità per l’italiano nei Dipartimenti traducono di norma gli interventi parlamentari attribuiti per disbrigo al loro Dipartimento come pure le risposte e i pareri del Consiglio federale relativi a tali interventi.