Ordinanza
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Art. 14 Lingua inglese
1 L’unità responsabile per l’inglese presso la Cancelleria federale cura la traduzione verso l’inglese dei testi di particolare importanza o di interesse internazionale, segnatamente di atti normativi scelti del diritto interno. 2 Coordina le traduzioni in inglese di testi importanti prodotte al di fuori della Cancelleria federale e ne assicura la revisione. |
