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Ordinanza sui servizi linguistici dell’Amministrazione federale (Ordinanza sui servizi linguistici, OSLing)
del 14 novembre 2012 (Stato 1° ottobre 2014)
Art. 14Lingua inglese
1 L’unità responsabile per l’inglese presso la Cancelleria federale cura la traduzione verso l’inglese dei testi di particolare importanza o di interesse internazionale, segnatamente di atti normativi scelti del diritto interno.
2 Coordina le traduzioni in inglese di testi importanti prodotte al di fuori della Cancelleria federale e ne assicura la revisione.