Ordinanza
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Art. 2 Organizzazione
1 I servizi linguistici dell’Amministrazione federale comprendono l’insieme delle unità che forniscono traduzioni e altre prestazioni linguistiche, nei servizi linguistici centrali della Cancelleria federale e nei servizi linguistici dei Dipartimenti. 2 Sono organizzati per lingua. 3 Collaborano sul piano tecnico-specialistico e organizzativo con il servizio linguistico dei Servizi del Parlamento e lo coinvolgono nelle attività di comune interesse. |
