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Ordinanza sui servizi linguistici dell’Amministrazione federale (Ordinanza sui servizi linguistici, OSLing)
del 14 novembre 2012 (Stato 1° ottobre 2014)
Art. 2Organizzazione
1 I servizi linguistici dell’Amministrazione federale comprendono l’insieme delle unità che forniscono traduzioni e altre prestazioni linguistiche, nei servizi linguistici centrali della Cancelleria federale e nei servizi linguistici dei Dipartimenti.
2 Sono organizzati per lingua.
3 Collaborano sul piano tecnico-specialistico e organizzativo con il servizio linguistico dei Servizi del Parlamento e lo coinvolgono nelle attività di comune interesse.