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Ordinanza sui servizi linguistici dell’Amministrazione federale (Ordinanza sui servizi linguistici, OSLing)
del 14 novembre 2012 (Stato 1° ottobre 2014)
Art. 6Tipi di prestazioni
Le prestazioni linguistiche comprendono segnatamente:
a.
la traduzione di testi in una o più lingue;
b.
il controllo di traduzioni e altri testi per verificarne la qualità e la conformità alle esigenze formali (revisione);
c.
le attività terminologiche settoriali, nonché la messa a disposizione e la gestione di strumenti terminologici destinati alle unità che forniscono prestazioni linguistiche o all’insieme dell’Amministrazione federale;
d.
la messa a disposizione e la gestione di strumenti linguistici;