Ordinanza
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Art. 8 Lingue delle prestazioni
1 Le traduzioni e le altre prestazioni linguistiche sono fornite nelle lingue previste in particolare dalla legislazione sulle lingue e dalla legislazione sulle pubblicazioni ufficiali. 2 I testi rivolti al pubblico e non considerati dalla legislazione di cui al capoverso 1, come pure i testi relativi al funzionamento interno dell’Amministrazione federale e destinati ai collaboratori, sono forniti in più lingue nella misura in cui la specifica importanza di tali testi o l’entità della cerchia di destinatari lo giustifica. 3 La Cancelleria federale disciplina i dettagli mediante istruzioni. |
