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Ordinanza sui servizi linguistici dell’Amministrazione federale (Ordinanza sui servizi linguistici, OSLing)
del 14 novembre 2012 (Stato 1° ottobre 2014)
Art. 9Pianificazione concertata
I servizi linguistici dell’Amministrazione federale e i committenti pianificano congiuntamente il tempo necessario per le singole prestazioni linguistiche; fissano i termini di consegna in modo da includere i controlli qualitativi e, trattandosi di pubblicazioni ufficiali, garantire la pubblicazione simultanea dei testi nelle lingue ufficiali.