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Ordinanza sui servizi linguistici dell’Amministrazione federale (Ordinanza sui servizi linguistici, OSLing)
del 14 novembre 2012 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
Art. 4Unità dei Dipartimenti
1 I servizi linguistici dei Dipartimenti comprendono unità a sé stanti per il tedesco, il francese e l’italiano e, ove opportuno, per l’inglese e altre lingue, con un responsabile per ciascuna lingua.
2 Ogni Dipartimento dispone almeno per il tedesco, per il francese e per l’italiano di unità centrali a sé stanti che assicurano la pianificazione e il coordinamento per la rispettiva lingua.
3 Il responsabile di un’unità centrale può emanare istruzioni ed esigere informazioni nell’ambito del suo Dipartimento, per quanto necessario allo svolgimento delle proprie funzioni.