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Art. 11 Compiti
1 Il SPPEs valuta costantemente la situazione sotto il profilo della sicurezza militare e, nei casi previsti dalla legge, adotta misure preventive volte a proteggere l’esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti. 2 Il SPPEs adempie i compiti seguenti:
3 Per adempiere i suoi compiti stabiliti dalla legge, nel quadro di impieghi all’estero può collaborare con autorità e posti di comando stranieri a livello bilaterale e multilaterale. In caso di contatti regolari è necessaria un’autorizzazione annuale da parte del Consiglio federale.6 6 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 774). |