Ordinanza
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Art. 9 Istruzione
1 Il comandante dello Stato maggiore stabilisce anno per anno i servizi d’istruzione dello Stato maggiore e la loro durata d’intesa con il direttore dell’UFPP e comunica tempestivamente le date ai membri dello Stato maggiore soggetti all’obbligo di prestare servizio.15 2 Egli svolge i servizi d’istruzione. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU2017 7499). |