Ordinanza
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Art. 5 Collaborazione
1 Confederazione, Cantoni e gestori di infrastrutture critiche collaborano in materia di preparazione e di gestione di eventi. 2 I membri dello SMFP provvedono a regolamentare la collaborazione con:
3 Ogni Cantone designa nei confronti dello SMFP un organo di contatto per la preparazione e un posto d’allarme per l’intervento. |