Ordinanza
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Art. 7 Conferenza dei direttori
1 Nella conferenza dei direttori sono rappresentati:
2 Possono essere coinvolti inoltre:
3 La composizione determinata dal tipo di evento è stabilita di volta in volta dal presidente della conferenza dei direttori d’intesa con i membri interessati. 4 I membri della conferenza dei direttori coordinano le proposte da inoltrare al Consiglio federale. Essi mantengono del resto le competenze decisionali nel loro settore d’attività. 5 Provvedono, nel loro settore di competenza, all’attuazione delle misure ordinate dal Consiglio federale o dai dipartimenti. 6 Ciascun membro designa un suo sostituto. 7 La conferenza dei direttori definisce i compiti e le responsabilità dello SMFP nonché le procedure e i processi in un regolamento interno. |