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Ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (OSMFP)
del 2 marzo 2018 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 5Collaborazione
1 Confederazione, Cantoni e gestori di infrastrutture critiche collaborano in materia di preparazione e di gestione di eventi.
2 I membri dello SMFP provvedono a regolamentare la collaborazione con:
a.
le autorità e gli organi nazionali e internazionali;
b.
i gestori di infrastrutture critiche;
c.
i partner privati.
3 Ogni Cantone designa nei confronti dello SMFP un organo di contatto per la preparazione e un posto d’allarme per l’intervento.