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Art. 16 Esame di impatto ambientale e collaudo ecologico
1 Durante l’elaborazione del piano di sistemazione e la progettazione delle strade nazionali si deve procedere a un esame plurifase dell’impatto ambientale in conformità al numero 11.1 dell’allegato all’ordinanza del 19 ottobre 198821 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente. 2 In ogni fase del progetto occorre verificare le basi tecniche e l’impatto sull’ambiente in quanto questi elementi siano indispensabili per decidere delle singole tappe del progetto. 3 Il DATEC può vincolare l’autorizzazione del progetto esecutivo alla condizione che, entro tre anni dalla messa in esercizio dell’opera, sia accertato che le misure di protezione dell’ambiente sono state applicate in modo adeguato ed è stato raggiunto l’effetto auspicato. 21 RS 814.011 |