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Art. 7 Aree di sosta 10
1 Chi intende gestire sulle aree di sosta impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi, quali stazioni di ricarica veloce, oppure strutture per il rifornimento e il vitto, quali chioschi, veicoli di venditori ambulanti o bancarelle, necessita di un’autorizzazione da parte dell’USTRA. Le autorizzazioni vengono rilasciate:
2 L’utilizzo dell’infrastruttura delle strade nazionali per l’esercizio di impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi e di strutture per il rifornimento e il vitto è soggetto al versamento di un’indennità. Nel determinarne l’importo si deve tenere conto in particolare di eventuali prefinanziamenti sostenuti dalla Confederazione per la realizzazione delle condutture sino ai punti di erogazione nelle aree di sosta. 3 Prima del rilascio o del rinnovo di un’autorizzazione per una struttura per il rifornimento e il vitto devono essere sentiti il Cantone di stanza e il Cantone confinante, se un’area di servizio si trova sul territorio di quest’ultimo a una distanza di dieci chilometri prima o dopo l’area di sosta interessata. 4 L’attrezzatura delle strutture per il rifornimento e il vitto e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate. 5 Le strutture per il rifornimento e il vitto non devono essere installate in modo fisso. 6 Lungo la carreggiata continua è vietato collocare cartelli che segnalano le strutture per il rifornimento e il vitto. 7 L’USTRA crea i presupposti tecnici necessari alla costruzione e all’esercizio di impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791). |