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Art. 36 Progetto esecutivo
1 L’USTRA verifica il progetto esecutivo prima che il Cantone lo inoltri al DATEC per l’approvazione. Entro tre mesi l’USTRA comunica al Cantone quali parti del progetto non sono finanziate dalla Confederazione. 2 Se l’USTRA e il Cantone non giungono a un accordo, quest’ultimo inoltra al DATEC, per approvazione, il progetto nella forma in cui l’USTRA ha ritenuto possa essere finanziato dalla Confederazione. |