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Art. 54a Rilevamento di immagini relative all’infrastruttura delle strade nazionali 47
1 Nel quadro dell’adempimento dei propri compiti, l’USTRA può rilevare immagini relative all’infrastruttura delle strade nazionali. Se i rilevamenti comprendono dati personali, questi devono essere analizzati in forma anonimizzata. 2 Su richiesta, può consentire alle unità territoriali di accedere al materiale fotografico anche mediante una procedura di richiamo, se ciò risulta necessario per l’adempimento dei loro compiti. 47 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263). |