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Art. 45
1 Il DATEC determina i fondi e designa i diritti reali limitati, le convenzioni di diritto pubblico, gli obblighi contrattuali e le decisioni che sono trasferiti alla Confederazione. L’USTRA può rettificare tali assegnazioni mediante decisione formale entro 15 anni dall’apertura alla circolazione del tratto in questione. 2 Dopo la messa in esercizio del tratto, i Cantoni mantengono la competenza di regolare le operazioni d’acquisto fondiario non ancora concluse. 3 Con la conclusione del progetto, gli impegni vincolati alla costruzione sono trasmessi alla Confederazione per successione universale. Il progetto è considerato concluso non appena terminata la consegna dell’opera senza che siano state riscontrate importanti manchevolezze.44 La Confederazione è legittimata a far valere pretese da contratti d’opera e mandati conferiti a imprese, ingegneri e architetti. 44 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281). |