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Art. 13 Distanze degli allineamenti
1 Le distanze degli allineamenti dagli assi stradali sono:
2 Per i raccordi e le diramazioni, le distanze tra l’allineamento e il corpo stradale devono essere stabilite secondo le disposizioni del capoverso 1. 3 Se le circostanze lo esigono, si può derogare a questa regola per stabilire distanze diverse o delimitare gli allineamenti verticalmente. 4 Per i nuovi tratti integrati nella rete delle strade nazionali secondo l’articolo 8a capoverso 1 LSN gli allineamenti e le linee di arretramento stabiliti secondo il diritto cantonale si applicano fino alla determinazione legale degli allineamenti delle strade nazionali.19 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791). 19 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791). |