Art. 27 Tasse
1 Per l’accertamento e l’epurazione dei diritti reali dovuti in seguito alla rilottizzazione nel perimetro di una strada nazionale, possono essere riscosse tasse secondo le aliquote corrispondenti delle tariffe cantonali del registro fondiario. Non è tuttavia riscossa alcuna tassa per le iscrizioni in questo registro (art. 954 Codice civile31), tranne quando la loro causa risiede esclusivamente nella costruzione stradale oppure quando riguardano aziende non agricole. 2 Le tasse per le operazioni del registro fondiario nell’ambito di espropriazioni necessarie alla costruzione di strade nazionali sono riscosse in conformità delle disposizioni di diritto federale concernenti le tasse e le indennità nella procedura d’espropriazione. |