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Art. 29 Utilizzazione da parte di terzi delle aree appartenenti alle strade nazionali
1 L’utilizzazione da parte di terzi delle aree appartenenti alle strade nazionali è soggetta all’autorizzazione dell’USTRA. 2 L’utilizzazione è soggetta al versamento di un’indennità e deve essere limitata nel tempo secondo le specificità di ciascun caso. L’indennità deve di regola corrispondere al valore di mercato.32 2bis Sono esenti da indennità:
3 Le spese supplementari di manutenzione e di esercizio provocate da un’utilizzazione molteplice sono a carico dei terzi. 4 L’USTRA può adottare le misure necessarie al ripristino dello stato originario a spese del trasgressore, indipendentemente dall’avvio o dall’esito di un procedimento penale.34 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 479). 33 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 479). 34 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263). |
