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Art. 40 Approvazione dell’USTRA
1 Prima dell’aggiudicazione i Cantoni devono sottoporre all’approvazione dell’USTRA le seguenti commesse:
2 L’USTRA decide dell’approvazione entro un mese. 3 Le altre commesse devono essere rese note all’USTRA prima dell’inizio dei lavori di costruzione oppure prima della fornitura o della prestazione di servizi. 4 Il DATEC adegua i valori del capoverso 1 alle disposizioni dell’Accordo GATT41.42 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281). 42 Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281). |