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Art. 52 Piani cantonali di gestione del traffico
1 Per le strade su cui si verificano frequentemente eventi con ripercussioni significative sulle strade nazionali tali da richiedere misure nazionali di gestione del traffico, i Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico. Queste strade sono indicate nell’allegato 3.46 2 Se mutano le condizioni, l’USTRA può modificare l’allegato.47 3 I Cantoni allestiscono i piani di gestione del traffico secondo le istruzioni dell’USTRA e li sottopongono alla sua approvazione. 4 I Cantoni eseguono le misure previste nei piani di gestione del traffico approvati dall’USTRA. 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263). 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263). |