Art. 56 Disposizioni transitorie
1 La Confederazione, per successione universale, assume con la proprietà tutti gli impegni cantonali connessi alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade nazionali ed è segnatamente legittimata a far valere le pretese derivanti da contratti d’appalto e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti. 2 Nel quadro dei progetti di sistemazione e di manutenzione che sono in corso su strade nazionali completate (art. 62a cpv. 7 LSN), l’USTRA stabilisce i lavori che i Cantoni devono eseguire secondo la procedura previgente. In questi casi la Confederazione si assume gli impegni connessi con i lavori di sistemazione e manutenzione soltanto alla conclusione dei lavori. 3 Non sono trasmessi alla Confederazione i fondi e le opere quali superfici residue e centri di manutenzione che non saranno più utilizzati per l’esercizio, la manutenzione e la sistemazione futura delle strade nazionali e che i Cantoni desiderano conservare. 4 Non sono parimenti trasmessi alla Confederazione i fondi e le opere quali i centri d’intervento della polizia di cui i Cantoni necessitano per l’adempimento dei loro compiti sulle strade nazionali. 5 Se sono ancora in corso operazioni d’acquisto fondiario concernenti le strade nazionali già aperte al traffico al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, la proprietà è trasmessa alla Confederazione soltanto dopo regolamento delle procedure. 6 In caso di domande d’approvazione dei piani pendenti nel quadro di progetti di costruzione o di sistemazione, il Cantone rimane competente fino alla conclusione delle procedure. |